Regione Piemonte
 

News


Ordinanza n. 6/2025 - Prime misure di assestamento volte a favorire la conclusione del processo di ricostruzione privata post-sisma 2012

Con ordinanza n.6 del 6 giugno 2025, il Commissario ha disposto misure di assestamento per la ricostruzione privata (MUDE). I principali obiettivi del provvedimento sono agevolare il completamento dei residuali interventi ancora in essere e snellire alcuni degli adempimenti in capo ai beneficiari (“obblighi beneficiari”) per una gestione sostenibile del patrimonio ricostruito anche considerati gli importi a carico del committente già sostenuti o da sostenersi per il definitivo completamento dei lavori.

Le tematiche trattate dall’ordinanza sono state individuate sulla base delle attività di monitoraggio e supporto in capo alle strutture del Commissario, identificando come prioritarie quelle che, nell’attuale panorama, si presentano con una frequenza non trascurabile. Riepilogando per punti i principali contenuti dell’ordinanza n. 6/2025, si segnala:

  • l’esplicitazione della possibilità di alienazione delle unità immobiliari dopo la fine lavori ma prima del saldo, con relative indicazioni sia dei soggetti destinatari dell’ultima erogazione sia del meccanismo di trasferimento degli “obblighi beneficiario” qualora ancora operanti (art.1);
  • per le unità immobiliari non principali alla data del sisma che hanno altresì beneficiato del contributo ricostruzione per la realizzazione delle “finiture interne”, in virtù della sostanziale cessazione dell’emergenza abitativa, è introdotta una semplificazione per la permanenza negli elenchi Comunali dell’offerta abitativa, (art. 4);
  • la definizione di maggiori dettagli procedurali per il subentro, nel contributo già maturato per l’edificio, di acquirenti che, a seguito di vendita all’asta, abbiano acquisito la proprietà di unità immobiliari. Al fine di assicurare la maggiore trasparenza e tutela delle parti, l’articolo riepiloga le attività in capo ad Ausiliari del Giudice dell’Esecuzione, Direttore dei lavori e Comune (art. 2);
  • la definizione di percorsi per la gestione del contributo ricostruzione qualora, a fronte di procedura esecutiva/concorsuale relativa ad una o più unità immobiliari, per qualsivoglia ragione (in primis, per l’imminenza della conclusione del processo di ricostruzione) non si possa configurare un subentro dell’acquirente nell’intervento di ricostruzione (art. 3). L’articolo introduce concetti innovativi quali l’obiettivo minimo del raggiungimento dell’agibilità strutturale e la possibilità di richiesta di un SAL - anche in deroga alle percentuali da Ordinanza – tale da compensare quanto già eseguito come da oggetto di concessione e non ancora liquidato; disposizione quest’ultima volta, altresì, ad una maggior tutela degli operatori coinvolti nel processo di ricostruzione (considerato il vincolo di destinazione d’uso che caratterizza il contributo ricostruzione).

Oltre alla gestione di aspetti connessi all’alienazione di unità immobiliari, si evidenzia che l’ordinanza 6/2025 introduce nuove possibilità volte ad agevolare l’esecuzione degli interventi già oggetto di concessione ma non ancora conclusi. Considerata la sostanziale cessazione dell’emergenza abitativa, visti i termini disponibili per il completamento degli interventi e dato il quadro attuale dei costi in edilizia, si introduce (art. 5) la possibilità di rivedere in diminuzione l’intervento in conseguenza dell’effettiva impossibilità a realizzare il ripristino delle finiture interne. Detta possibilità è riservata alle unità immobiliari abitative non utilizzate alla data del sisma per le quali detta rinuncia non era stata già opzionata in sede di domanda, quindi concesso il relativo contributo. L’articolo specifica in merito sia all’esonero dall’obbligo di locazione conseguente alla non realizzazione delle sole finiture interne, sia rispetto alla necessità di allineare il definitivo progetto effettivamente realizzabile al contributo spettante, procedendo quindi all’emissione di un’ordinanza sindacale di rideterminazione, tenendo conto che modifiche al progetto possono incidere anche sulla quantificazione del “costo convenzionale” (maggiorazioni effettivamente applicabili in ragione della mancata esecuzione delle finiture), essendo lo stesso determinato, per l’edificio, come somma di quanto spettante alle UI che lo compongono.

Fanno parte dell’ordinanza n.6/2025 anche ulteriori disposizioni che si riepilogano brevemente nel seguito.

L’articolo 6 dettaglia in merito al periodo di durata del mantenimento dei vincoli connessi alle unità immobiliari cedute ed in seguito recuperate dal Comune ai sensi dell’ordinanza 33/2014.

L’articolo 7, dopo un ampio periodo di applicazione della disciplina del controllo degli obblighi beneficiari con individuazione di una percentuale minima di istanze a controllo e relativo sorteggio centralizzato delle istanze, assesta le modalità di controllo in ragione dell’attuale stato di avanzamento della ricostruzione ed in particolare:

  • dispone il controllo di tutte le istanze per le quali viene richiesta la liquidazione del saldo
  • precisa che l’attività di controllo ancora in essere o non ancora espletata sulle istanze sorteggiate ai sensi dell’Ordinanza n. 19 del 2017 e del Decreto commissariale n. 3105 del 7 novembre 2017 deve essere eseguita dai Comuni con le medesime modalità di cui al precedente comma 1, che identifica espressamente “le pratiche…i cui obblighi in capo ai beneficiari non si siano ancora esauriti “
  • delimita la comunicazione circa lo svolgimento dell’attività alle sole eventuali irregolarità riscontrate, da segnalare all’Agenzia Regionale Ricostruzioni.

Si invitano tutti gli utenti ancora coinvolti nel processo di ricostruzione alla lettura del provvedimento, disponibile al link  2025 - Terremoto, la ricostruzione - Regione Emilia-Romagna, al fine di un più ampio approfondimento dei contenuti.

Ove siano già noti casi contributi che coinvolgono immobili interessati da possibili alienazioni in conseguenza di procedure esecutive individuali o procedure concorsuali, si invitano i Comuni ad un confronto con i referenti presso l’istituto vendite giudiziarie al fine della disamina dei casi alla luce delle previsioni dell’ordinanza n. 6/2025 ed a segnalare il caso, qualora non si sia già provveduto, ad Agenzia Ricostruzioni per un più efficace monitoraggio della fattispecie.

 

Ordinanza n. 7 del 6 giugno 2025 - Misure straordinarie di gestione del contenzioso afferente il processo di ricostruzione post-sisma 2012 e misure straordinarie afferenti gli art. nn. 12, comma 4 e 13, comma 3 dell’ord. 57/20122 e ss.mm.ii.

Con ordinanza n.7 del 6 giugno 2025, il Commissario ha declinato il percorso di presentazione della domanda di contributo nonché di erogazione dello stesso attraverso l’utilizzo dei conti correnti vincolati accesi in favore dei beneficiari o mediante trasferimenti diretti dalla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, per i casi di procedimenti interessati da contenzioso in cui, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza, sia riconosciuto il diritto alla concessione di un determinato contributo. Tale ordinanza conferma sia la necessità, a carico del beneficiario, di presentare nuova istanza ai fini della riapertura dell’istruttoria sia che l’erogazione del contributo consegue alla presentazione di una rendicontazione poi approvata.

Si invita alla lettura del documento, disponibile al link 2025 - Terremoto, la ricostruzione - Regione Emilia-Romagna, al fine di un più ampio approfondimento dei contenuti.

ORDINANZA COMMISSARIALE n. 8 del 15 aprile 2024 “Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.” e modifiche di cui all’ordinanza n. 10 del 31 maggio 2024

Con l’ordinanza commissariale n.8 del 15 aprile 2024, ed aggiornamento dell’ordinanza commissariale n. 10 del 31 maggio 2024 (per le istanze “agricole” di cui alle Ordinanze 12 e24/2018), è definito un nuovo orizzonte temporale di completamento per gli interventi di ricostruzione, cogliendo le opportunità date dall’evoluzione del quadro normativo nazionale. Il D.L. 39/2024 del 29 marzo 2024 convertito con modifiche dalla L. 67/2024 del 28 maggio 2024, prolunga l'opportunità data alle aree terremotate di completare i lavori di ricostruzione, usufruendo anche di un contributo complementare e aggiuntivo (cosiddetto superbonus) e sfruttando l’opportunità della cessione del credito conseguente. In ragione del fatto che l’efficacia del superbonus per le aree terremotate, a determinate condizioni, è prorogata fino al 31/12/2025, le nuove ordinanze commissariali hanno allineato di conseguenza la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione disciplinati dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i..

Il D.L. 19/2024 del 2 marzo 2024 convertito con modifiche dalla L. 56/2024 del 29 aprile 2024 inoltre, intervenendo sul tema degli edifici cd. “agricoli”, proroga al 31/12/2025 il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati, per questo motivo, successivamente alla pubblicazione dell’Ordinanza 8/2024, si è intervenuti con Ordinanza 10/2024 al fine di allineare al 2025 anche le scadenze per il completamento degli interventi “agricoli” le cui risorse sono state oggetto dei versamenti Ord. 12 e 24/20128 e smi.

Si evidenzia inoltre una nuova disciplina dei termini per istanze di contributo ancora in istruttoria: nei casi in cui non fosse stata ancora completata l'istruttoria per la concessione del contributo, il Comune dovrà determinarsi entro il 31/12/2024.

SUPERBONUS E RISPOSTA DI AdE ALL’INTERPELLO DEL COMMISSARIO DELEGATO

In merito al citato tema del “decreto bonus fiscali” DL. 39/2024 e L. 67/2024, si ricorda che lo stesso apre ad opportunità concrete ed immediate per le aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma. Si rende noto, a tal proposito, che lo stesso Commissario ha depositato nel mese di febbraio 2024 un interpello all’Agenzia delle Entrate, sulle possibilità concrete di applicabilità dei bonus edilizi in vigore.

L’Agenzia delle Entrate ha fornito un riscontro di cui si consiglia lettura per una valutazione di eventuali alternative percorribili (quali utilizzo del cd “Superbonus”, delle opzioni relative o del cd “Superbonus rafforzato”), particolarmente utili nel caso in cui siano previste quote di spesa a carico dei beneficiari di contributi. L’interpello è consultabile all’interno dello spazio dedicato all’approfondimento delle tematiche di maggior interesse relative alla ricostruzione privata, al link:

https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/tavolo-tecnico-congiunto/documenti

POLIZZE CATASTROFALI

Ancora in merito al tema dei bonus fiscali, si evidenzia come l’art.2 comma 2 del DL. 212/2024 convertito in legge il 20 febbraio 2024 “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77” inserisca l’obbligo di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo in oggetto vale in relazione ad interventi incentivati da bonus fiscali ed avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.

ORDINANZA COMMISSARIALE n. 6 del 22 marzo 2024 “Riordino ed aggiornamento della disciplina dell’Ordinanza del 20 maggio 2022 n.10” (caro-materiali)

Con l’ordinanza commissariale n.6 del 22 marzo 2024 viene riordinata la disciplina dell’Ordinanza 10/2022 e ss.mm.ii. relativa al contributo eccezionale ed una tantum connesso al c.d. “caro materiali”. In ambito MUDE, l’ordinanza 6/2024 non introduce variazioni né rispetto ai principi di quantificazione del contributo né rispetto alla modalità di richiesta (procedura ormai conclusa).

Viene invece introdotta una semplificazione procedurale in relazione alle concessioni del contributo eccezionale per le casistiche che vedono coinvolti altresì beneficiari “impresa”: la determinazione del contributo è previsto che avvenga in un’unica fase, a fine dei lavori, verificata comunque la capienza “de-miminis” di questi beneficiari. Ad oggi risulta pienamente operativo il nuovo regolamento 2831/2023, relativo al solo de-minimis “generale”, che innalza a 300.0000 il limite massimo dell’importo complessivo di aiuti in regime «de minimis» concedibili da uno Stato membro ad una “impresa unica” nell’arco di tre anni.

Dopo una prima fase di test, al fine di agevolare l’acquisizione delle informazioni necessarie alle verifiche funzionali all’assegnazione di un aiuto de-mimimis, si rende disponibile il modello di dichiarazione che i beneficiari “impresa” dovranno fornire all’Ente Locale in prossimità della conclusione delle attività istruttorie funzionali alla determinazione del contributo. Il modello è da impiegarsi per tutti i beneficiari “impresa” operanti in settori diversi dall’agricoltura.

ORDINANZA COMMISSARIALE n. 16 dell’11 luglio 2024: Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: APPLICAZIONE DELLA DEROGA ALL’APPLICAZIONE AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE SISMA 2012 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19, RECANTE “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”

L’ordinanza commissariale n.16 del 11 luglio 2024 attua una delle possibilità di deroga previste dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, con riferimento alla Legge Regionale n.19 del 30 ottobre 2008; nello specifico si opera in deroga alle disposizioni che stabilivano una validità quinquennale dei titoli sismici.

Per gli interventi e le opere finanziate o attuate attraverso provvedimenti del Commissario Delegato sisma 2012 in corso di esecuzione, o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, viene ad essere applicabile la normativa sovraordinata di cui al D.P.R. 380/2001 che, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di denuncia dei lavori, deposito dei progetti ed autorizzazione in zona sismica, non individua un termine di validità dei titoli sismici.

DURC DI CONGRUITA’ – SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO PRIMA DEL SALDO FINALE

Si segnala che, con la conversione in Legge 4 luglio 2024 n. 95 del Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60), sono state confermate le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso atte a definire le sanzioni amministrative (da 1.000 a 5.000 euro) a carico del direttore dei lavori in caso di versamento del saldo finale all’impresa appaltatrice in assenza di esito positivo della verifica associata al c.d. “Durc di Congruità” o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria. La norma definisce quindi un quadro sanzionatorio connesso al mancato adempimento di verifica della congruità prima del saldo all’impresa, introdotto dal D.M. 25/06/2021 n. 143, per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 con denuncia di inizio lavori sia effettuata dal 1/11/2021.

All’accertamento delle violazioni, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni nel caso di appalti privati, provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.

Pare utile segnalare che, in ambito ricostruzione, le disposizioni introdotte dal D.M. 143/2021 sono state recepite dall’art. 3 Ord. 15/2022; ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, infatti, oltre alle ordinarie verifiche rispetto al DURC, è previsto il deposito dell’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera.

 

 

Con Ordinanza 22 del 14 novembre 2024 il Commissario delegato ha armonizzato le previsioni di cui all’Ord. 8/2024 con la disciplina di cui all’Ordinanza 15/2022 in materia di rinuncia alla domanda (o al contributo concesso) e contributo per l’assistenza alla popolazione.

Operativamente, quindi, secondo le modalità procedurali indicate dall’ord. 8/2024, potrà essere avanzata istanza di rinuncia anche in riferimento ad RCR cui collegati beneficiari di misura di assistenza alla popolazione, non applicandosi le sanzioni previste dall’ordinanza 15/2022 in ragione del termine a suo tempo definito per la formulazione di detta rinuncia.

Si rammenta agli Enti Locali quanto disposto in chiusura all’art. 7 Ord. 8/2024 in merito alla necessità di formulare un provvedimento ove recepita detta volontà di rinuncia, quindi funzionale ad attestare la definitiva conclusione del percorso attraverso l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi. Si rimanda a quanto precisato dal medesimo articolo nel caso in cui siano già intervenute erogazioni del contributo ricostruzione.

Si ringrazia per la collaborazione

L’ordinanza 14 dell’11 ottobre 2023 introduce misure per accelerare la fase finale di rendicontazione a saldo e liquidazione del contributo ricostruzione, oltre a disposizioni per il riconoscimento di ulteriori proroghe straordinarie per il completamento degli interventi definite sulla base del più recente Stato Avanzamento Lavori già dichiarato.
 
La misura funzionale ad accelerare la fase di saldo stabilisce, a partire dal completamento dell’intervento, una tempistica per il deposito della documentazione ed al contempo dispone che le eventuali integrazioni necessarie siano richieste in un’unica soluzione; il Comune, pertanto, sulla base della documentazione assunta, provvede a determinare il contributo finale concludendo il relativo procedimento.
 
Le disposizioni inerenti le proroghe straordinarie prevedono la possibilità di riconoscere ulteriori tempistiche funzionali al completamento dei cantieri, con un prolungamento del termine massimo variabile da 7 a 26 mesi in funzione dell’avanzamento lavori già dichiarato entro ottobre 2023. Per i cantieri per i quali non sia ancora stato attestato uno Stato Avanzamento Lavori, la nuova disciplina si applica purché, entro il 30/04/2024, sia data evidenza dell’avvio delle opere con raggiungimento almeno della percentuale lavori corrispondente al primo SAL (15% ord. 51, 86/2012 e smi - 50% ord. 29/2012 e smi).
 
In ragione della proroga concessa per l’utilizzo delle somme funzionali all’erogazione del contributo ricostruzione degli edifici “agricoli” (fine 2024), l’ordinanza introduce la possibilità di proroghe anche per questi interventi, ulteriori alle scadenze da ultimo definite con ordinanza 15 del 9 agosto 2022.
 
Contestualmente alla pubblicazione dell’ordinanza sono stati resi disponibili schemi riepilogativi delle novità introdotte e relative scadenze.
 
Si invitano tutti i professionisti alla lettura del provvedimento e materiale correlato, disponibile al link Ordinanza n. 14 dell'11 ottobre 2023 del presidente Bonaccini in qualità di Commissario delegato — Regione Emilia-Romagna, al fine di approfondire l’ambito di applicazione ed i connessi adempimenti rispetto ai cantieri nei quali risultino coinvolti in quanto incaricati dai beneficiari del contributo.

Ordinanza n. 24/2022: Erogazione straordinaria di un acconto sul saldo finale per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi, 66/2013 e smi, 32/2014 e smi

Le disposizioni dell’ordinanza 24 del 22 dicembre 2022 si inseriscono nel complessivo quadro di azioni a contrasto delle difficoltà economico-produttive e modificazioni del mercato delle costruzioni che incidono sul completamento dei cantieri della ricostruzione privata abitativa, con particolare attenzione al tema della liquidità per le imprese del settore edile.

Al fine di incentivare il completamento dei lavori e la relativa rendicontazione dell’intervento, l’Ordinanza dispone il riconoscimento di un acconto sul saldo finale, funzionale all’erogazione di un complessivo 90% del contributo concesso per lavori e prestazioni dei professionisti coinvolti in fase di esecuzione.

Detto acconto dovrà essere richiesto dal beneficiario attraverso apposita modulistica scaricabile al link https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2022

Condizioni essenziali all’erogazione di detto acconto sono, oltre alla espressa richiesta: il deposito del saldo finale completo della documentazione a corredo elencata dalle ordinanze di riferimento, l’accettazione e protocollazione del saldo da parte del Comune, a fronte delle verifiche di completezza e regolarità formale ordinariamente previste.

L’erogazione dell’acconto è prevista per tutti i cantieri, anche per quelli conclusi con varianti ai costi - contabilizzati al netto del caro materiali -che comportino una riduzione del contributo ricostruzione; in questi casi l’acconto dovrà essere calcolato in modo tale da garantire, comunque, una trattenuta pari al 10% dell’importo finale presunto.

Si invitano tutti i professionisti alla lettura del provvedimento, al fine di approfondire l’ambito di applicazione ed i connessi adempimenti rispetto ai cantieri nei quali risultino coinvolti in quanto incaricati dai beneficiari del contributo.