Regione Piemonte
 

Completamento degli interventi relativi alle istanze di contributo presentate ai sensi delle Ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi e riconoscimento ulteriore ed eccezionale dei maggiori costi relativi alle misure per la sicurezza anti Covid-19

Con l’ordinanza 20 del 25 giugno 2021 sono state disposte due azioni a presidio delle istanze di contributo MUDE caratterizzate da criticità generate o comunque acuite dall’anno di emergenza pandemica.

Come prima azione è prevista l’istituzione di un nuovo termine ultimo per la FL al 31/12/2021 (termine dello stato di emergenza) per tutti i cantieri il cui termine di completamento definito ai sensi dell’art 7 Ord. 29, 51 ed 86/2012 e smi risulti antecedente a detta scadenza (ivi compresi periodi di proroga e sospensione come disciplinati dal medesimo articolo 7). La disposizione è applicabile a tutte le fattispecie che seguono i criteri di concessione di cui alle citate ordinanze 29, 51 ed 86/2012, quindi, a titolo esemplificativo anche le concessioni di cui all’ordinanza 66/2013 e smi.
 
Per usufruire di questa ridefinizione del termine di FL è prevista una richiesta a cura della DL, da rendersi secondo la modulistica allegata alla medesima Ordinanza 20/2021. In estrema sintesi alla DL è richiesto di: esplicitare le motivazioni del ritardo nell’esecuzione, quantificare l’attuale avanzamento del cantiere e di stimare la durata in giorni dello stesso sino alla sua conclusione; conseguentemente quindi di individuare un nuovo termine di FL, entro comunque il 31/12/2021. L’istanza dovrà essere veicolata mediante integrazione documentale su piattaforma MUDE.

Come seconda azione è prevista l’istituzione di contributo ulteriore e straordinario a copertura di oneri e spese connesse all’emergenza pandemica, rivolto alle RCR MUDE che abbiano raggiunto il c.d. costo convenzionale in sede di concessione - quindi escluse a priori dal riconoscimento di detti importi, nell’ambito e nei limiti delle varianti come previsto dall’ordinanza 25/2020. Rimangono inalterati costi ed oneri ammissibili al riconoscimento come da ordinanza 25/2020, nonché la modalità di dimostrazione degli stessi. Detti costi ed oneri, da rendicontarsi entro il SAL finale, potranno essere riconosciuti in rideterminazione a FL, entro comunque il limite di spesa aggiuntivo fissato nel 3% dell’importo concesso. Il provvedimento disciplina altresì come applicare il riconoscimento di dette somme aggiuntive anche alle istanze per le quali sia già intervenuto il deposito del quadro economico a consuntivo ed anche in caso l’erogazione a saldo già intervenuta. Il maggior contributo potrà essere concesso solo nei casi in cui lo stesso non sia incompatibile con quanto disposto dalla disciplina relativa gli Aiuti di stato sia in ambito agricolo che non agricolo.