ORDINANZA COMMISSARIALE n. 8 del 15 aprile 2024 “Nuove disposizioni in merito all'ultimazione delle attività relative alla concessione ed erogazione dei contributi riconosciuti ai sensi delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e smi.” e modifiche di cui all’ordinanza n. 10 del 31 maggio 2024
Con l’ordinanza commissariale n.8 del 15 aprile 2024, ed aggiornamento dell’ordinanza commissariale n. 10 del 31 maggio 2024 (per le istanze “agricole” di cui alle Ordinanze 12 e24/2018), è definito un nuovo orizzonte temporale di completamento per gli interventi di ricostruzione, cogliendo le opportunità date dall’evoluzione del quadro normativo nazionale. Il D.L. 39/2024 del 29 marzo 2024 convertito con modifiche dalla L. 67/2024 del 28 maggio 2024, prolunga l'opportunità data alle aree terremotate di completare i lavori di ricostruzione, usufruendo anche di un contributo complementare e aggiuntivo (cosiddetto superbonus) e sfruttando l’opportunità della cessione del credito conseguente. In ragione del fatto che l’efficacia del superbonus per le aree terremotate, a determinate condizioni, è prorogata fino al 31/12/2025, le nuove ordinanze commissariali hanno allineato di conseguenza la scadenza dei termini generali degli interventi di ricostruzione disciplinati dalle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012 e s.m.i..
Il D.L. 19/2024 del 2 marzo 2024 convertito con modifiche dalla L. 56/2024 del 29 aprile 2024 inoltre, intervenendo sul tema degli edifici cd. “agricoli”, proroga al 31/12/2025 il termine di utilizzo delle somme depositate sui conti correnti bancari vincolati, per questo motivo, successivamente alla pubblicazione dell’Ordinanza 8/2024, si è intervenuti con Ordinanza 10/2024 al fine di allineare al 2025 anche le scadenze per il completamento degli interventi “agricoli” le cui risorse sono state oggetto dei versamenti Ord. 12 e 24/20128 e smi.
Si evidenzia inoltre una nuova disciplina dei termini per istanze di contributo ancora in istruttoria: nei casi in cui non fosse stata ancora completata l'istruttoria per la concessione del contributo, il Comune dovrà determinarsi entro il 31/12/2024.
SUPERBONUS E RISPOSTA DI AdE ALL’INTERPELLO DEL COMMISSARIO DELEGATO
In merito al citato tema del “decreto bonus fiscali” DL. 39/2024 e L. 67/2024, si ricorda che lo stesso apre ad opportunità concrete ed immediate per le aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza a seguito del sisma. Si rende noto, a tal proposito, che lo stesso Commissario ha depositato nel mese di febbraio 2024 un interpello all’Agenzia delle Entrate, sulle possibilità concrete di applicabilità dei bonus edilizi in vigore.
L’Agenzia delle Entrate ha fornito un riscontro di cui si consiglia lettura per una valutazione di eventuali alternative percorribili (quali utilizzo del cd “Superbonus”, delle opzioni relative o del cd “Superbonus rafforzato”), particolarmente utili nel caso in cui siano previste quote di spesa a carico dei beneficiari di contributi. L’interpello è consultabile all’interno dello spazio dedicato all’approfondimento delle tematiche di maggior interesse relative alla ricostruzione privata, al link:
https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/tavolo-tecnico-congiunto/documenti
POLIZZE CATASTROFALI
Ancora in merito al tema dei bonus fiscali, si evidenzia come l’art.2 comma 2 del DL. 212/2024 convertito in legge il 20 febbraio 2024 “Misure urgenti relative alle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 119, 119-ter e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77” inserisca l’obbligo di contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati da calamita' naturali ed eventi catastrofali. L’obbligo in oggetto vale in relazione ad interventi incentivati da bonus fiscali ed avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto.
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 6 del 22 marzo 2024 “Riordino ed aggiornamento della disciplina dell’Ordinanza del 20 maggio 2022 n.10” (caro-materiali)
Con l’ordinanza commissariale n.6 del 22 marzo 2024 viene riordinata la disciplina dell’Ordinanza 10/2022 e ss.mm.ii. relativa al contributo eccezionale ed una tantum connesso al c.d. “caro materiali”. In ambito MUDE, l’ordinanza 6/2024 non introduce variazioni né rispetto ai principi di quantificazione del contributo né rispetto alla modalità di richiesta (procedura ormai conclusa).
Viene invece introdotta una semplificazione procedurale in relazione alle concessioni del contributo eccezionale per le casistiche che vedono coinvolti altresì beneficiari “impresa”: la determinazione del contributo è previsto che avvenga in un’unica fase, a fine dei lavori, verificata comunque la capienza “de-miminis” di questi beneficiari. Ad oggi risulta pienamente operativo il nuovo regolamento 2831/2023, relativo al solo de-minimis “generale”, che innalza a 300.0000 il limite massimo dell’importo complessivo di aiuti in regime «de minimis» concedibili da uno Stato membro ad una “impresa unica” nell’arco di tre anni.
Dopo una prima fase di test, al fine di agevolare l’acquisizione delle informazioni necessarie alle verifiche funzionali all’assegnazione di un aiuto de-mimimis, si rende disponibile il modello di dichiarazione che i beneficiari “impresa” dovranno fornire all’Ente Locale in prossimità della conclusione delle attività istruttorie funzionali alla determinazione del contributo. Il modello è da impiegarsi per tutti i beneficiari “impresa” operanti in settori diversi dall’agricoltura.
ORDINANZA COMMISSARIALE n. 16 dell’11 luglio 2024: Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012: APPLICAZIONE DELLA DEROGA ALL’APPLICAZIONE AL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE SISMA 2012 DELLA LEGGE REGIONALE 30 OTTOBRE 2008, N. 19, RECANTE “NORME PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”
L’ordinanza commissariale n.16 del 11 luglio 2024 attua una delle possibilità di deroga previste dalla Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, con riferimento alla Legge Regionale n.19 del 30 ottobre 2008; nello specifico si opera in deroga alle disposizioni che stabilivano una validità quinquennale dei titoli sismici.
Per gli interventi e le opere finanziate o attuate attraverso provvedimenti del Commissario Delegato sisma 2012 in corso di esecuzione, o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, viene ad essere applicabile la normativa sovraordinata di cui al D.P.R. 380/2001 che, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di denuncia dei lavori, deposito dei progetti ed autorizzazione in zona sismica, non individua un termine di validità dei titoli sismici.
DURC DI CONGRUITA’ – SANZIONI IN CASO DI MANCATO RISPETTO DELL’ACQUISIZIONE DEL DOCUMENTO PRIMA DEL SALDO FINALE
Si segnala che, con la conversione in Legge 4 luglio 2024 n. 95 del Decreto Coesione (D.L. 7 maggio 2024, n. 60), sono state confermate le disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso atte a definire le sanzioni amministrative (da 1.000 a 5.000 euro) a carico del direttore dei lavori in caso di versamento del saldo finale all’impresa appaltatrice in assenza di esito positivo della verifica associata al c.d. “Durc di Congruità” o di previa regolarizzazione da parte dell’impresa affidataria. La norma definisce quindi un quadro sanzionatorio connesso al mancato adempimento di verifica della congruità prima del saldo all’impresa, introdotto dal D.M. 25/06/2021 n. 143, per gli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 con denuncia di inizio lavori sia effettuata dal 1/11/2021.
All’accertamento delle violazioni, nonché all’irrogazione delle relative sanzioni nel caso di appalti privati, provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
Pare utile segnalare che, in ambito ricostruzione, le disposizioni introdotte dal D.M. 143/2021 sono state recepite dall’art. 3 Ord. 15/2022; ai fini dell’erogazione del saldo del contributo, infatti, oltre alle ordinarie verifiche rispetto al DURC, è previsto il deposito dell’attestazione di congruità dell’incidenza della manodopera.
Ordinanza n. 24/2022: Erogazione straordinaria di un acconto sul saldo finale per gli interventi disciplinati dalle ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi, 66/2013 e smi, 32/2014 e smi
Le disposizioni dell’ordinanza 24 del 22 dicembre 2022 si inseriscono nel complessivo quadro di azioni a contrasto delle difficoltà economico-produttive e modificazioni del mercato delle costruzioni che incidono sul completamento dei cantieri della ricostruzione privata abitativa, con particolare attenzione al tema della liquidità per le imprese del settore edile.
Al fine di incentivare il completamento dei lavori e la relativa rendicontazione dell’intervento, l’Ordinanza dispone il riconoscimento di un acconto sul saldo finale, funzionale all’erogazione di un complessivo 90% del contributo concesso per lavori e prestazioni dei professionisti coinvolti in fase di esecuzione.
Detto acconto dovrà essere richiesto dal beneficiario attraverso apposita modulistica scaricabile al link https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2022
Condizioni essenziali all’erogazione di detto acconto sono, oltre alla espressa richiesta: il deposito del saldo finale completo della documentazione a corredo elencata dalle ordinanze di riferimento, l’accettazione e protocollazione del saldo da parte del Comune, a fronte delle verifiche di completezza e regolarità formale ordinariamente previste.
L’erogazione dell’acconto è prevista per tutti i cantieri, anche per quelli conclusi con varianti ai costi - contabilizzati al netto del caro materiali -che comportino una riduzione del contributo ricostruzione; in questi casi l’acconto dovrà essere calcolato in modo tale da garantire, comunque, una trattenuta pari al 10% dell’importo finale presunto.
Si invitano tutti i professionisti alla lettura del provvedimento, al fine di approfondire l’ambito di applicazione ed i connessi adempimenti rispetto ai cantieri nei quali risultino coinvolti in quanto incaricati dai beneficiari del contributo.
Monitorati i primi effetti indotti dalle Ordinanze commissariali che hanno disposto ulteriori ed eccezionali contributi una tantum volti mitigare il fenomeno del “caro materiali”, con l’Ordinanza 18 del 7 novembre ’22 la possibilità di richiedere il contributo Ordinanza 10/2022 è stata estesa anche agli interventi finanziati ai sensi dell’Ordinanza 32/2014 [https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2022/ordinanza-n-18-del-7-novembre-2022.pdf/view].
L’estensione della richiesta “caro materiali” anche agli interventi di cui all’Ordinanza 32/2014 è funzionale a supportare il completamento di tutto il complesso di cantieri della ricostruzione privata nel più breve tempo possibile e prevede, per i beneficiari che vorranno usufruirne, la necessità di veicolare la richiesta entro 90 giorni dalla pubblicazione dell’Ordinanza 18/2022. L’istanza per l’accesso al contributo dovrà essere depositata, mediante integrazione documentale via piattaforma MUDE, utilizzando il modulo predisposto con l’Ordinanza 15/2022.
Si invitano tutti i professionisti alla lettura del provvedimento, al fine di approfondire l’ambito di applicazione ed i connessi adempimenti rispetto ai cantieri nei quali risultino coinvolti in quanto incaricati dai beneficiari del contributo.
In continuità con le più recenti ordinanze emanate al fine di favorire il globale completamento della ricostruzione privata, si inseriscono anche le novità introdotte dall’Ordinanza 15 del 9 agosto 2022 [https://www.regione.emilia-romagna.it/terremoto/gli-atti-per-la-ricostruzione/2022]
Per il “caro materiali”, a valle delle segnalazioni raccolte dopo l’uscita dell’Ordinanza 10/2022, è stata introdotta una modalità di asseverazione dedicata agli interventi che, attualmente, risultano in contingente necessità di subentro di nuova impresa affidataria non ancora risoltasi con l’identificazione di un nuovo contraente. E’ stato inoltre rilasciato - ai fini di semplificazione ed omogenizzazione del processo - il modello di asseverazione da utilizzare per tutte le istanze “caro materiali” (da veicolare mediante integrazione documentale in piattaforma MUDE). Tenuto conto delle significative novità introdotte alla disciplina dell’Ordinanza 10/2022, il termine per il deposito dell’asseverazione della DL, secondo il modello pubblicato, è stato prorogato, per tutti i beneficiari, al 30 settembre 2022.
Per quanto riguarda il completamento degli interventi “agricoli” segnalati ai sensi delle Ordinanze 12 e 24/2018, in ragione dei nuovi termini di cui alla legge n. 51 del 20 maggio 2022, è stato possibile ridefinire al 30/05/2023 il termine ultimo per il completamento degli interventi, applicabile qualora non siano già decorsi sia i termini previsti dall’art. 7 delle ordinanze nn. 29, 51 e 86/2012, sia eventuali proroghe concesse ai sensi dell’Ordinanza 3/2022.
Stante gli adempimenti in capo al committente privato, in termini di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, come disciplinati dal Decreto del Ministero del Lavoro n. 143 del 25 giugno 2021 e non derogabili per gli interventi di ricostruzione sisma 2012, per i cantieri di più recente attivazione ed in ragione dell’importo delle opere, l’Ordinanza 15/2020 specifica quanto ulteriormente da depositarsi in occasione dell’istanza di erogazione del saldo.
L’Ordinanza 15/2022 tratta altresì le misure di assistenza alla popolazione, disciplinando in particolare in merito ai casi di rinuncia al contributo per la ricostruzione e l’eventuale realizzazione dei lavori a spese dei beneficiari o a carico dei vari bonus edilizi e le conseguenze in merito alle misure di assistenza; viene altresì concessa la possibilità in capo ai Sindaci di poter prevedere, per casi motivati, la proroga delle misure di assistenza in coerenza con le proroghe straordinarie concesse per il completamento degli interventi di ricostruzione.
Si invitano tutti i professionisti alla lettura del provvedimento, al fine di approfondire l’ambito di applicazione ed i connessi adempimenti rispetto ai cantieri nei quali risultino coinvolti in quanto incaricati dai beneficiari del contributo.