Con Ordinanza n. 11 del 31 ottobre 2025 è stata ridefinita al 31 dicembre 2026 la proroga straordinaria per concludere i lavori per tutti i casi che, in assenza di tale proroga, incorrerebbero nella condizione di revoca del contributo per mancata realizzazione nelle tempistiche assegnate dalla concessione. La proroga si applica anche agli interventi che configurano Aiuto di stato in ambito Agricolo e sono stati soggetti ai versamenti anticipati di cui alle Ordinanze n.12 e 24/2018; per questa particolare tipologia di interventi, la proroga è funzionale a non incorrere nella revoca per mancato completamento nei termini, fermo restando che, in assenza di interventi normativi di ambito nazionale, l’utilizzazione delle risorse versate sui c/c vincolati permane fissata al 31 dicembre 2025 (nei limiti di quanto richiedibile a tale data).
L’Ordinanza n. 11/2025 introduce disposizioni anche per gli interventi che, pur a fronte della concessione del contributo, non hanno ancora richiesto erogazioni per lavori realizzati. E’ definito al 31 marzo 2026 il termine per presentare la richiesta di erogazione del primo SAL lavori. Nell’impossibilità di presentare detto SAL, entro il medesimo termine del 31 marzo 2026, deve almeno sussistere un titolo abilitativo efficace e già dichiarato l’inizio lavori per l’intervento. Il Comune, per le situazioni prive delle condizioni richieste al 31 marzo 2026, avvia la procedura amministrativa per revocare il contributo con recupero degli importi erogati a SAL ZERO o, alternativamente, avvia la procedura di archiviazione d’ufficio se non erogate somme.
Con Ordinanza n. 12 del 24 novembre 2025 si perfeziona un nuovo strumento per sostenere i beneficiari nella fase di completamento dei cantieri della ricostruzione privata. L’Ordinanza definisce un nuovo contributo, aggiuntivo, dedicato agli edifici a prevalente uso abitativo già ammessi al contributo ricostruzione. La misura costituisce un potenziamento del cosiddetto “contributo caro-materiali” disciplinato dalle Ordinanze nn. 10/2022 e 6/2024 (che resta comunque attivo ed alternativo alla misura di cui all’Ordinanza n.12/2025) e sarà destinato agli interventi che, al 31 dicembre 2025, non abbiano depositato l’istanza di saldo finale del contributo ricostruzione. Sono escluse dal nuovo beneficio le unità immobiliari pertinenziali, unità vendute durante i lavori, unità immobiliari finanziate ai sensi dell’ordinanza 66/2013 (c.d. ONLUS) - per le quali sarà approvata una misura dedicata - e nuove unità non presenti alla data del sisma.
La misura prevede la possibilità di ottenere un contributo aggiuntivo a copertura delle quote rimaste a carico dei beneficiari in relazione a superamenti del costo convenzionale, aumenti dei prezzi dei materiali dal 2021 al 2025 e revisioni dei prezzi di contratto eventualmente pattuiti per le opere ancora da eseguire nel 2026. Il contributo è previsto anche a copertura delle spese tecniche correlate non già coperte dal contributo ricostruzione. Il massimale ammissibile è di 96.000 euro per unità immobiliare ed è incrementato del 50% per edifici monofamiliari e del 25% per le unità appartenenti ad edifici bifamiliari. La nuova misura costituisce un sostegno economico per la realizzazione degli interventi, anche in ragione della cessazione al 31 dicembre 2025 dell’agevolazione fiscale “superbonus 110%” per le aree terremotate.
Le domande potranno essere presentate, tramite la piattaforma MUDE, dal 1° gennaio al 31 marzo 2026, prima del deposito del saldo finale del contributo ricostruzione. I Comuni emetteranno l’ordinanza di concessione entro 30 giorni, mentre l’erogazione avverrà contestualmente ai SAL residui del contributo ordinario.

