Regione Piemonte
 

Ordinanza n. 6/2025 - Prime misure di assestamento volte a favorire la conclusione del processo di ricostruzione privata post-sisma 2012

Con ordinanza n.6 del 6 giugno 2025, il Commissario ha disposto misure di assestamento per la ricostruzione privata (MUDE). I principali obiettivi del provvedimento sono agevolare il completamento dei residuali interventi ancora in essere e snellire alcuni degli adempimenti in capo ai beneficiari (“obblighi beneficiari”) per una gestione sostenibile del patrimonio ricostruito anche considerati gli importi a carico del committente già sostenuti o da sostenersi per il definitivo completamento dei lavori.

Le tematiche trattate dall’ordinanza sono state individuate sulla base delle attività di monitoraggio e supporto in capo alle strutture del Commissario, identificando come prioritarie quelle che, nell’attuale panorama, si presentano con una frequenza non trascurabile. Riepilogando per punti i principali contenuti dell’ordinanza n. 6/2025, si segnala:

  • l’esplicitazione della possibilità di alienazione delle unità immobiliari dopo la fine lavori ma prima del saldo, con relative indicazioni sia dei soggetti destinatari dell’ultima erogazione sia del meccanismo di trasferimento degli “obblighi beneficiario” qualora ancora operanti (art.1);
  • per le unità immobiliari non principali alla data del sisma che hanno altresì beneficiato del contributo ricostruzione per la realizzazione delle “finiture interne”, in virtù della sostanziale cessazione dell’emergenza abitativa, è introdotta una semplificazione per la permanenza negli elenchi Comunali dell’offerta abitativa, (art. 4);
  • la definizione di maggiori dettagli procedurali per il subentro, nel contributo già maturato per l’edificio, di acquirenti che, a seguito di vendita all’asta, abbiano acquisito la proprietà di unità immobiliari. Al fine di assicurare la maggiore trasparenza e tutela delle parti, l’articolo riepiloga le attività in capo ad Ausiliari del Giudice dell’Esecuzione, Direttore dei lavori e Comune (art. 2);
  • la definizione di percorsi per la gestione del contributo ricostruzione qualora, a fronte di procedura esecutiva/concorsuale relativa ad una o più unità immobiliari, per qualsivoglia ragione (in primis, per l’imminenza della conclusione del processo di ricostruzione) non si possa configurare un subentro dell’acquirente nell’intervento di ricostruzione (art. 3). L’articolo introduce concetti innovativi quali l’obiettivo minimo del raggiungimento dell’agibilità strutturale e la possibilità di richiesta di un SAL - anche in deroga alle percentuali da Ordinanza – tale da compensare quanto già eseguito come da oggetto di concessione e non ancora liquidato; disposizione quest’ultima volta, altresì, ad una maggior tutela degli operatori coinvolti nel processo di ricostruzione (considerato il vincolo di destinazione d’uso che caratterizza il contributo ricostruzione).

Oltre alla gestione di aspetti connessi all’alienazione di unità immobiliari, si evidenzia che l’ordinanza 6/2025 introduce nuove possibilità volte ad agevolare l’esecuzione degli interventi già oggetto di concessione ma non ancora conclusi. Considerata la sostanziale cessazione dell’emergenza abitativa, visti i termini disponibili per il completamento degli interventi e dato il quadro attuale dei costi in edilizia, si introduce (art. 5) la possibilità di rivedere in diminuzione l’intervento in conseguenza dell’effettiva impossibilità a realizzare il ripristino delle finiture interne. Detta possibilità è riservata alle unità immobiliari abitative non utilizzate alla data del sisma per le quali detta rinuncia non era stata già opzionata in sede di domanda, quindi concesso il relativo contributo. L’articolo specifica in merito sia all’esonero dall’obbligo di locazione conseguente alla non realizzazione delle sole finiture interne, sia rispetto alla necessità di allineare il definitivo progetto effettivamente realizzabile al contributo spettante, procedendo quindi all’emissione di un’ordinanza sindacale di rideterminazione, tenendo conto che modifiche al progetto possono incidere anche sulla quantificazione del “costo convenzionale” (maggiorazioni effettivamente applicabili in ragione della mancata esecuzione delle finiture), essendo lo stesso determinato, per l’edificio, come somma di quanto spettante alle UI che lo compongono.

Fanno parte dell’ordinanza n.6/2025 anche ulteriori disposizioni che si riepilogano brevemente nel seguito.

L’articolo 6 dettaglia in merito al periodo di durata del mantenimento dei vincoli connessi alle unità immobiliari cedute ed in seguito recuperate dal Comune ai sensi dell’ordinanza 33/2014.

L’articolo 7, dopo un ampio periodo di applicazione della disciplina del controllo degli obblighi beneficiari con individuazione di una percentuale minima di istanze a controllo e relativo sorteggio centralizzato delle istanze, assesta le modalità di controllo in ragione dell’attuale stato di avanzamento della ricostruzione ed in particolare:

  • dispone il controllo di tutte le istanze per le quali viene richiesta la liquidazione del saldo
  • precisa che l’attività di controllo ancora in essere o non ancora espletata sulle istanze sorteggiate ai sensi dell’Ordinanza n. 19 del 2017 e del Decreto commissariale n. 3105 del 7 novembre 2017 deve essere eseguita dai Comuni con le medesime modalità di cui al precedente comma 1, che identifica espressamente “le pratiche…i cui obblighi in capo ai beneficiari non si siano ancora esauriti “
  • delimita la comunicazione circa lo svolgimento dell’attività alle sole eventuali irregolarità riscontrate, da segnalare all’Agenzia Regionale Ricostruzioni.

Si invitano tutti gli utenti ancora coinvolti nel processo di ricostruzione alla lettura del provvedimento, disponibile al link  2025 - Terremoto, la ricostruzione - Regione Emilia-Romagna, al fine di un più ampio approfondimento dei contenuti.

Ove siano già noti casi contributi che coinvolgono immobili interessati da possibili alienazioni in conseguenza di procedure esecutive individuali o procedure concorsuali, si invitano i Comuni ad un confronto con i referenti presso l’istituto vendite giudiziarie al fine della disamina dei casi alla luce delle previsioni dell’ordinanza n. 6/2025 ed a segnalare il caso, qualora non si sia già provveduto, ad Agenzia Ricostruzioni per un più efficace monitoraggio della fattispecie.

 

Ordinanza n. 7 del 6 giugno 2025 - Misure straordinarie di gestione del contenzioso afferente il processo di ricostruzione post-sisma 2012 e misure straordinarie afferenti gli art. nn. 12, comma 4 e 13, comma 3 dell’ord. 57/20122 e ss.mm.ii.

Con ordinanza n.7 del 6 giugno 2025, il Commissario ha declinato il percorso di presentazione della domanda di contributo nonché di erogazione dello stesso attraverso l’utilizzo dei conti correnti vincolati accesi in favore dei beneficiari o mediante trasferimenti diretti dalla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, per i casi di procedimenti interessati da contenzioso in cui, in conseguenza del passaggio in giudicato della sentenza, sia riconosciuto il diritto alla concessione di un determinato contributo. Tale ordinanza conferma sia la necessità, a carico del beneficiario, di presentare nuova istanza ai fini della riapertura dell’istruttoria sia che l’erogazione del contributo consegue alla presentazione di una rendicontazione poi approvata.

Si invita alla lettura del documento, disponibile al link 2025 - Terremoto, la ricostruzione - Regione Emilia-Romagna, al fine di un più ampio approfondimento dei contenuti.