Regione Piemonte
 

Con Ordinanza 22 del 14 novembre 2024 il Commissario delegato ha armonizzato le previsioni di cui all’Ord. 8/2024 con la disciplina di cui all’Ordinanza 15/2022 in materia di rinuncia alla domanda (o al contributo concesso) e contributo per l’assistenza alla popolazione.

Operativamente, quindi, secondo le modalità procedurali indicate dall’ord. 8/2024, potrà essere avanzata istanza di rinuncia anche in riferimento ad RCR cui collegati beneficiari di misura di assistenza alla popolazione, non applicandosi le sanzioni previste dall’ordinanza 15/2022 in ragione del termine a suo tempo definito per la formulazione di detta rinuncia.

Si rammenta agli Enti Locali quanto disposto in chiusura all’art. 7 Ord. 8/2024 in merito alla necessità di formulare un provvedimento ove recepita detta volontà di rinuncia, quindi funzionale ad attestare la definitiva conclusione del percorso attraverso l’utilizzo delle risorse messe a disposizione dalle Ordinanze 29, 51 ed 86/2012 e smi. Si rimanda a quanto precisato dal medesimo articolo nel caso in cui siano già intervenute erogazioni del contributo ricostruzione.

Si ringrazia per la collaborazione