Regione Piemonte
 

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Giovedì 17/01/2013 si è tenuto un Convegno Regionale organizzato dal Comitato Regionale e dalla Fondazione dei Geometri e Geometri Laureati dell'Emilia Romagna al fine di confrontarsi sull'introduzione delle pratiche edilizie uniche e digitali sul territorio regionale.
Al seguente link è disponibile il servizio sull'evento:
http://www.youtube.com/watch?v=QTYepShmAcU
Si comunica che nel sistema MUDE è stato pubblicato il modello per la richiesta di contributo alla ricostruzione così come previsto dall'Ordinanza nr.86 del 06/12/2012 e relativo agli edifici dichiarati inagibili con livello operativo E1, E2, E3.
Pubblicato il modello "Asseverazione di avanzamento lavori" per i Contributi da Ordinanza 29.
Questo modello permette di chiedere l'erogazione del contributo riconosciuto, con le modalità previste dall'art. 8 dell'Ordinanza 29 ed in presenza di un'istanza di Richiesta di Contributo che si trovi nello stato "Accettata da PA".
 
E' quindi possibile utilizzare il modello per ottenere quote di contributo in funzione dell'avanzamento lavori:
- il 40% del contributo con attestazione di aver eseguito l’esecuzione di almeno il 50% dei lavori;
- il 60% a saldo del contributo e contestuale ultimazione lavori;
- soluzione unica del contributo e contestuale ultimazione lavori.
 
Il modello "Asseverazione di avanzamento lavori" può essere utilizzato anche per segnalare variazioni avvenute nel corso del tempo sia per i soggetti coinvolti nelle attività sia per le attività stesse.
Quando si apre il modello vengono proposti i soggetti dichiarati con la prima istanza; di questi il progettista e il titolare non possono essere sostituiti, mentre gli altri ruoli "tecnici" possono essere sostituiti o aggiunti qualora mancanti in un primo momento.
Con la comunicazione di ultimazione lavori è possibile aggiornare la dichiarazione del computo metrico a consuntivo.
 
La sezione C, dedicata alle operazioni di calcolo, è da considerarsi sempre a cifre piene, mentre gli importi delle quote dovute si singoli in ragione del tipo di avanzamento vengono pubblicate solo nella copertina del modello.
 
Infine nella sezione "Qualificazione professionale" per il soggetto impresa è stato inserita come soluzione "veloce" la possibilità di dichiarare i dati relativi alla Cassa Edile, INAIL, INPS utili al comune per la richiesta DURC.

Di seguito dettagliamo gli aggiornamenti rilasciati in data 12 dicembre:

Pubblicata nuova versione della RCR29 aggiornata alle ordinanze 72 e 86.
Questa versione è compatibile con la precedente, pertanto le RCR in stato diverso da firmata possono essere completate con le nuove dichiarazioni come di seguito descritto, mentre quelle firmate dovranno essere riportate in stato bozza qualora si intenda avvalersi della nuove dichiarazioni.
Le dichiarazioni relative a "Cantiere disagiato" e "Aggregato edilizio" andranno effettuate tramite apposito allegato alla RCR e cioè rispettivamente:
  • "DICHIARAZIONI ==> UBICAZIONE DISAGIATA CANTIERE" 
  • "DICHIARAZIONI ==> INTERVENTO SU EDIFICI CONTIGUI"; in questo secondo caso nell'allegato relativo agli edifici contigui andranno inseriti i dati delle schede AeDes relative ai vari edifici facenti parte dell'aggregato;
Anche la dichiarazione sull'Impatto Acustico è gestita ancora tramite apposito allegato "ACUSTICA  ==> RELAZIONE TECNICA ACUSTICA";
le modalità descritte sono da intendersi transitorie, queste dichiarazioni saranno integrate nella prossima versione di domanda RCR prevista per l'inizio del 2013; tale versione non sarà compatibile con la precedente, pertanto i professionisti sono fin da ora invitati a provvedere per quanto possibile al completamento e inoltro delle istanze prima del rilascio della futura versione, della quale verrà comunque data comunicazione con largo anticipo.
 
Pubblicata nuova versione della RCR51 aggiornata alle ordinanze 73 e 86.
Questa versione non è compatibile con la precedente, pertanto per le RCR in lavorazione (non ancora firmate o inviate) non sarà possibile riproporre parte delle informazioni in precedenza salvate e pertanto si invitano cortesemente i professionisti a verificare il contenuto di tali istanze reiputando le informazioni che non è stato possibile recuperare.

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Ci scusiamo con i professionisti per questo disagio, ma il susseguirsi in rapida sequenza delle ordinanze 73 e 86, con notevoli ricadute in variazione della 51, ci costringe a chiedere di utilizzare direttamente il nuovo modello oggi pubblicato.



Si comunica che è stato effettuato un nuovo aggiornamento per quanto riguarda l'elenco degli Istituti di Credito convenzionati.
Alle modifiche segnalate in precedenza è stata aggiunta la BANCA CARIGE.