Si osserva che nella tabella pubblicata sul sito MUDE Piemonte, denominata "tabella opere soggette a SCIA", alla voce "elemento/opera" e' prevista l'opera edilizia "modifica dei prospetti con formazione nuove aperture compatibili con l'assetto originario dell'immobile".
Tale opera non dovrebbe essere soggetta a DIA anziche' SCIA?
A riguardo cito l'art. 22 comma 3 del DPR 380/2001 il quale stabilisce che in alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante DIA:
a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1 lett c)"
Tale art. 10 comma 1 lett c) dice espressamente: "gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente........omissis"
Quindi a mio avviso essendo ricompresa la modifica dei prospetti nella definizione del suddetto art. 10 comma 1 lett. c), ritengo che per tali interventi occorre la DIA anziche' la SCIA.
Alla luce di quanto sopra osservato chiedo una Vs. conferma, o meno, sulla questione sollevata.
Grazie
Fausto Bellingeri